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Qualità e qualificazione professionale
Esperti e tecnici forensi qualificati
Gli esperti e i tecnici forensi della Divisione Investigazioni Scientifiche sono iscritti all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti e in possesso dell’Attestato di Qualità e Qualificazione Professionale dei Servizi prestati ai sensi degli articoli 4, 7 e 8 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
Codice deontologico Associazione
Nazionale Criminologi e Criminalisti
Principi generali
Articolo 1.
I criminologi e i criminalisti iscritti all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti sono tenuti al rispetto del presente Codice deontologico. D’ora in avanti, i termini “criminologo/i” e “criminalista/i”, saranno riferiti agli iscritti all’Associazione.
Articolo 2.
I criminologi e i criminalisti si impegnano a segnalare sollecitamente all’Ufficio del Segretario Generale le violazioni del Codice deontologico a tutela del decoro e della dignità delle professioni rappresentate dall’Associazione.
Articolo 3.
I criminologi e i criminalisti, sia in ambito professionale che nella vita privata, quando l’espressione di quest’ultima diviene potenzialmente o fattivamente pubblica (es. social network), si impegnano ad evitare comportamenti che sviliscano l’immagine della categoria professionale in generale e degli iscritti all’Associazione in particolare.
Articolo 4.
Le professioni di criminologo e criminalista devono essere esercitate nel pieno rispetto della Costituzione, delle leggi e dei regolamenti della Repubblica Italiana e delle leggi dell’Unione Europea.
Articolo 5.
Il criminologo e il criminalista sono, civilmente e penalmente, responsabili personalmente del proprio operato nei riguardi del cliente (ente pubblico, azienda, organizzazione di qualsiasi natura o privato cittadino) e dell’intera collettività.
Articolo 6.
Il Codice deontologico si applica sia alla professione esercitata in via continuativa, che a quella esercitata in qualità di dipendente ovvero in modo occasionale.
Articolo 7.
I criminologi e i criminalisti adempiono ai propri impegni con precisione e diligenza e non svolgono prestazioni professionali quando i propri interessi e l’interesse del Cliente risultano in contrasto con i propri doveri.
Articolo 8.
I criminologi e i criminalisti si astengono categoricamente dall’accettare incarichi in ordine ai quali non hanno adeguata preparazione ovvero verso i quali prevedono di non poter far fronte adeguatamente per altre ragioni.
Articolo 9.
I criminologi e i criminalisti sottoscrivono le proprie prestazioni professionali solo se sono frutto del loro operato. In caso di prestazioni congiunte con altri professionisti appartenenti a categorie professionali differenti, ovvero a soggetti non iscritti all’Associazione, specificano sempre, in qualsiasi atto, orale e/o scritto, quale sia la parte di loro competenza. La specificazione deve avvenire in tutte le fasi della prestazione nonché in via preliminare, cioè prima dell’affidamento dell’incarico.
Rapporti con il Cliente
Articolo 10.
Il rapporto con il Cliente, sia esso un ente pubblico, un’azienda, un privato cittadino ovvero un’organizzazione di persone di qualsiasi tipo, è di natura fiduciaria e deve essere caratterizzato da correttezza, trasparenza e lealtà. Il segreto professionale è un obbligo del criminologo e del criminalista. Le informazioni di qualsiasi specie riguardanti il Cliente, ovvero i procedimenti che coinvolgono il medesimo anche indirettamente, non possono in alcun modo essere rivelate a terzi salvo espressa autorizzazione scritta del Cliente.
Articolo 11.
Il criminologo e il criminalista devono stabilire preventivamente con il Cliente i contenuti e i compensi della prestazione. Qualora non fosse possibile determinare il compenso preventivamente, il criminologo o il criminalista comunicheranno al Cliente l’importo del compenso orario.
Articolo 12.
Il criminologo e il criminalista non possono accettare da terzi compensi, diretti o indiretti, oltre a quelli dovutigli dal Cliente, senza comunicare a quest’ultimo la natura e il motivo dei compensi. L’accettazione di eventuali compensi di terzi può avvenire solo con autorizzazione scritta del Cliente.
Rapporti con l’Associazione e con i colleghi
Articolo 13.
Il criminologo e il criminalista hanno l’obbligo di collaborare attivamente con la Presidenza, la Segreteria Generale e la Commissione di Deontologia dell’Associazione. I criminologi e i criminalisti sono tenuti al massimo rispetto nei confronti di tutti gli Organi dirigenziali dell’Associazione.
Articolo 14.
I criminologi e i criminalisti si rapportano con i colleghi, anche quelli non iscritti all’Associazione, in regime di trasparenza, lealtà e correttezza. Non sono ammessi comportamenti offensivi o denigratori nei riguardi dei colleghi. Nel caso in cui il criminologo o il criminalista avesse fondate riserve sul comportamento di un collega, dovrà informare per iscritto il Segretario Generale dell’Associazione e attendere le disposizioni che il medesimo fornirà ovvero le azioni che porrà in essere.
Articolo 15.
Il criminologo e il criminalista si astiene da qualsiasi forma di esaltazione delle proprie qualità professionali, sia quando tale esaltazione risulti superflua o troppo appariscente, sia quando essa produca, di converso, denigrazione delle qualità di altro iscritto all’Associazione.
Articolo 16.
Il criminologo o il criminalista chiamato a subentrare in un incarico professionale già affidato ad altro professionista, anche non iscritto all’Associazione, potrà accettarlo solo in seguito alla comunicazione da parte del Cliente al professionista revocato. Successivamente, il criminologo o il criminalista informerà per iscritto il collega revocato, anche al fine di stabilire l’eventuale passaggio di consegne.
Comunicazioni con i terzi e pubblicità
Articolo 17.
I criminologi e i criminalisti si astengono da produrre forme pubblicitarie comparative o denigratorie.
Articolo 18.
Per “pubblicità”, d’ora in avanti, si intendono le forme di comunicazione con i terzi riguardanti carta intestata, biglietti da visita, targhe, insegne, pubblicità cartacea o multimediale ecc.
Articolo 19.
I criminologi e i criminalisti professionisti possono, nella loro pubblicità, fare uso del logo dell’Associazione purché risulti, in evidenza, accanto ad esso, ovvero in posizione sottostante ad esso, la dicitura Criminologo o Criminalista iscritto all’Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti, seguita dal codice alfanumerico completo riportato sulla tessera. Non sono ammesse altre diciture ma è concessa l’abbreviazione Criminologo o Criminalista iscr. Ass. Naz. Criminologi e Criminalisti, seguita dal codice alfanumerico completo riportato sulla tessera.
Articolo 20.
Per la categoria dei criminalisti, l’uso del titolo scolastico (Rag., P.I., P.A. ecc.) o professionale (Avv. Ing. Arch. ecc.) viene indicato sulla delibera di ammissione e sul sito internet dell’Associazione. In caso di richiesta di modifiche e/o integrazioni, da parte dell’iscritto, sarà competenza del Segretario Generale decidere in merito.
L’uso del titolo accademico di “dottore” (Dott. o Dr.), legittimamente conseguito è, invece, libero.
Tessera, placca con logo dell’Associazione e timbro
Articolo 21.
La tessera personale, la placca con il logo, il timbro con i propri dati e qualsiasi altro segno o simbolo distintivo dell’Associazione su abbigliamento ecc., costituiscono attestazione “portabile” della qualità di iscritto. È vietato qualsiasi uso improprio di elementi distintivi dell’Associazione.
Articolo 22.
La responsabilità della tessera, della placca, del timbro ovvero di qualsiasi altro segno distintivo dell’Associazione, compresi abbigliamento, patch, adesivi ecc., è personale.
Articolo 23.
Il timbro con i propri dati, il cui layout è fornito unicamente dalla Segreteria, deve essere utilizzato per sottoscrivere perizie, relazioni, lettere ecc. al fine di qualificare la propria appartenenza all’Associazione e unicamente nel merito di un incarico.
Articolo 24.
Il furto o lo smarrimento della tessera, della placca, del timbro e di qualsiasi altro oggetto con segni distintivi dell’Associazione, deve essere immediatamente denunciato presso un comando di polizia giudiziaria. Dell’evento deve essere data immediata comunicazione alla Segreteria dell’Associazione, anche a mezzo posta elettronica. Successivamente, l’iscritto provvederà a trasmettere alla Segreteria copia della denuncia sporta presso la P.G.
Violazioni del Codice deontologico e sanzioni
Articolo 25.
Ogni criminologo e criminalista deve conoscere e osservare il Codice deontologico. In caso di violazioni del medesimo, la Commissione di Deontologia provvede a relazionare il Consiglio Direttivo il quale, successivamente, assume le decisioni relative alle sanzioni disciplinari da irrogare all’iscritto.
Articolo 26.
In base alla gravità della violazione commessa, il Consiglio Direttivo irroga una delle seguenti sanzioni: richiamo, sospensione dall’Associazione, radiazione dall’Associazione. In seguito al secondo richiamo, l’iscritto viene sospeso dall’Associazione per un periodo non inferiore a tre mesi. Nel caso di terzo richiamo, il Consiglio Direttivo può decidere per la radiazione dell’iscritto dall’Associazione. Nei casi più gravi, può determinarsi l’irrogazione diretta della sanzione della sospensione o della radiazione.
Associazione Nazionale Criminologi e Criminalisti
Associazione professionale iscritta nell'Elenco del Ministero delle Imprese ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4
Web: www.ancrim.it
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